14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
7. L’istanza sarà altresì respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4. Verrà,
altresì, respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno
a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell’art. 38 del codice.
8. Nei casi di reiezione parziale o totale verrà comunicato tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10-bis
della l. n. 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento
(parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.
Art. 10.
Effetti dell’iscrizione
1. L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti
previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del codice, mentre per
quanto concerne i requisiti generali di cui all’art. 38 del
codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene fatta
salva la verifica in occasione delle singole procedure di
affidamento.
2. L’amministrazione, nei limiti d’importo indicati
all’art. 1, intende avvalersi dell’elenco ai fini dell’art. 125
del codice, con le modalità ivi previste, invitando gli operatori iscritti all’elenco alla presentazione di specifiche
offerte senza ulteriore forma di pubblicità in conformità
a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento
attuativo. L’amministrazione, sempre nei limiti d’importo
appena menzionati intende altresì utilizzare l’elenco per
l’acquisizione di servizi di ricerca di cui all’art. 19, lettera
f) del codice - servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione
appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione - con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 27 del codice.
3. In relazione all’importo stimato dell’iniziativa contrattuale, al netto dell’I.V.A., l’ufficio responsabile, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, invita le imprese iscritte nella sottocategoria
interessata, a presentare un’offerta.
4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l’ordine di iscrizione
nella sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare.
Gli stessi operatori che abbiano già partecipato alla precedente procedura, potranno ricevere ulteriori inviti solo
dopo che sono stati invitati tutti i restanti soggetti inseriti
nella sottocategoria di riferimento non ancora inviatati.
Serie generale - n. 265
5. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non
iscritti all’elenco nei seguenti casi:
a. impossibilità di utilizzare l’elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da
acquisire;
b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene
opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;
c. qualora nessuno degli operatori economici inviatati abbia presentato un’offerta;
d. qualora per il servizio da acquisire nella sottocategoria rispondente non siano iscritti operatori economici.
6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a
cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate
nelle lettere d’invito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi
ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso
degli ulteriori requisiti e l’inesistenza delle situazioni di
incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.
Art. 11.
Riduzione, sospensione e cancellazione dell’iscrizione
1. L’amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro
dell’assenza degli stessi, può procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, delle sottocategorie o delle categorie
o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata, secondo le modalità di
cui alla legge n. 241/1990.
2. La cancellazione è disposta d’ufficio, nei seguenti
casi:
per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata
motivazione in merito;
per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui
all’art. 7 del presente decreto;
per inosservanza dell’obbligo di comunicazione annuale di cui all’art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto;
per cessazione dell’attività.
3. L’amministrazione potrà altresì cancellare dall’elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui
all’art. 12, comma 3, nonché disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso
di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
4. La cancellazione è altresì disposta su domanda
dell’interessato.
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