14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA operativo, del programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi di immissione ed elaborazione dati; pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni; servizi d’informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l’impiego di media; studi e indagini di mercato ed affini; sviluppo di progetti innovativi; installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l’ispezione e la valutazione; igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell’acquacoltura; valutazione di risorse biologiche; economia della pesca marittima e/o dell’acquacoltura; tecnologia della pesca marittima e/o dell’acquacoltura; altri servizi necessari per il funzionamento di quest’amministrazione e per l’efficace svolgimento delle materie di propria competenza. 3. Quest’amministrazione ricorre altresì all’acquisizione in economia nelle ipotesi di cui all’art. 125, comma 10, lettera a), b), c) e d). 4. Unica classe d’importo, per la quale è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria e relativa sottocategoria, è fino a € 39.999,99 al netto dell’I.V.A. (importo definito in relazione alla soglia di cui all’art. 125, comma 11 del codice e da intendersi automaticamente aggiornato in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni). Art. 6. Domanda di iscrizione 1. Gli operatori economici devono presentare all’amministrazione apposita domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che è altresì pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it - precisando le categorie di specializzazione e le relative sottocategorie, tra quelle indicate nell’allegato 2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all’art. 3 devono essere già costituiti. 2. I soggetti di cui all’art. 4 che intendono iscriversi a più sottocategorie, devono presentare tante singole domande quante sono le sottocategorie cui sono interessati. 3. È vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonché quale componente di più consorzi nel caso un soggetto presenti più domande per la medesima sottocategoria ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti Serie generale - n. 265 essere pervenuta anteriormente considerando irricevibile quella successiva. 4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura sita in viale dell’Arte 16 - 00144 Roma. 5. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell’elenco dei prestatori di servizi». 6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l’inammissibilità della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria dell’amministrazione. 7. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l’ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla segreteria della direzione e, a parità di data, il numero di protocollo apposto. 8. Le domande acquisite fuori termine saranno custodite dal responsabile della gestione dell’elenco e prese in considerazione nell’ambito dell’attività di aggiornamento annuale dell’elenco nei termini di cui al successivo art. 12. Art. 7. Requisiti per l’iscrizione 1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: A. Requisiti di ordine generale e di idoneità. Sono ammessi all’elenco gli operatori: 1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pena- — 48 —

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