14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 265
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 17 ottobre 2014, n. 167.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica
di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede, con proprio decreto,
alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese
di missione e di formazione nell’ambito del programma
«Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti,
per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo
dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12
e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della
criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure
di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
Art. 4.
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14
dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell’Accordo,
valutati in euro 16.387 per l’anno 2014 e in euro 17.363
a decorrere dall’anno 2015, ad anni alterni, e all’ulteriore
onere di cui all’articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo
anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli
articoli 2, 3, 9 e 12 dell’Accordo, il Ministro dell’interno
provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 2014
NAPOLITANO
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
MOGHERINI, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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