4446 riore il COTVICE quello a quale nel codice penale vennero parallelamente elaborandosi il codice di procedura penale, che oggi at- e tendono l'Augusta approvazione della Maestà Vostra. A quest'opera servirono di vato, la legge di guida i principî Relazioni nei e miei discorsi alle principî Camere: osser- pro- e positi approvati dal Parlamento. to dichiarai che « il Governo, dichiarazioni potrù non quando avra 1925 ottenuto la mezzi più efficaci, e insieme più cauti, per togliere ogni rigidezza alle norme generali e per assicurare la libera applicazione giudiziale dei principi di equità. L'amplissima mia Relazione sul progetto definitivo del codice dà dal sue Parla- dal Parlamento, ». Nessun ordine del giorno fu votato perchè quelli proposti furono tutti ritirati o trasformati in raccomandazioni. Nessuna osservazione venne fatta dalla mento Commissione parlamentare per ciò che concerne l'osservanza da parte del Governo della delegazione legislativa nella for- Nella formazione la costituzionalità. Nelle mie Relazioni osservai che integrare nei miei discorsi e o norme radicalmente risultati principali di ralmente le guisa da lasciare immutato 11 sistema era norme avvenuto, di modo che l'essenza del diritto penale italiano rimane intatta, mentre la riforma consiste nell'applicazione tanti, pacità coscienza nare stra quanto impor del nostro penale, fondato sulla psichica individuale d'intendere e oggi, e sulla volontarietà degli atti umani, continuerà a domi- come ha dominato per secoli, il di sistema della legislazione penale. Nege predette mie Relazioni io mettevo in rilievo la cessità apprestare più di ca- volere e no- io 1. adeguati mezzi legislativi di lotta mettere in e natu- le modificazioni con che, di dover porsi che politici, prodottisi negli della Commissione non sarà inopportuno filosofie sociale, vittoriosa, fu non sostanziale politica determinare i rap- e la e giuridica del Fascismo. Vostro Alto consenso, dopo la guerra nuovo lo Stato di dirsi di Governo, ma giustificazione storica a tutto sociale, politica e giuridica sua filosofia la propria filosolla concepito è mutamento profonda trasformazione dello Stato. Tale e sistema ben può semplice un attinge las trasformazione esso alle omaggio ben noto alla Maestà Vostra che il Regime politico in- E' che in parlamentare, gioverà pregenerali intorno ai principî tra il sistema del nuovo codice penale stauratosi in Italia col una definitivo codice. tutto corrono generale GENERALI. nell'esame delle singole modi- progetto considerazioni del E innanzi presenta collettività insieme entrare al della alcune informatori logici nella apportate osservazioni po, morali, economici, sociali che esame. sottoporre all'Augusta considera- a Maestà Vostra, Ma, prima di - la delinquenza, autuentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicoe accingo mi ora flcazioni un ne contro individui questo accuratissimo CONSIDERAZIONI i principt scientitlei a cui esso si ispira. Così il con- e della responsabilità giuridica cetto per modificano le basi storiche tradizionali non diritto tecnici, che, dalla voti che 10 esammai mia di più provvidi principî di politica legislativa penale, in nuovi perfezionamenti tener formulati poteva portare a modiílcare quei principi e sistema ch'erano già stati approvati con la legge del più che medesime, codice, insieme con i principî e con i caratteri fondamentali degli istituti penali. Così è appunto in e occorreva necessario nomia generale di quel istituti, opinioni voti iniziativa, per effetto dei nuovi studi, ritenni opportare al progetto. di inalterata la flsio- e codice dei e non del codice del 1889, modificare del testo della e al Parlamento io riforma del codice penale completare le e sopprimere in per la diritto nuovo massima Zione della modo del introdurre introdotta alcuna qualsiasi istituti e più deferente attenzione, allo scopo di possibilmente nell'opera legislativa nuovi perfezionamenti consigliati da si alta e competente Autorità. I con fu potesse adombrare in anche la sola parvenza d'una questione di gli espresse Commissione parlamentare, quel 1925, che del opinioni delle conto progetti definitivl del codice penale e del codice procedura penale. Nel testo definitivo dei codici, poi, non innovazione tutti e di mazione dei di ragione indica quali proposte degli organi consultati Commissione ministeriale siano state accolte. dele- vincolato che dalle essere dagli ordini del giorno approvati e generali ze penale Nel discorso alla Camera dei deputati del 27 niaggio gazione legislativa, fornendo al giudice, con la previsione delle circostane speciali di attenuazione e anche di esclusione pt na, della pena, i limite, scrupolosamente delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260, e di i propositi esposti nelle mie già rammentate e PENALE come un del Fascismo. organismo, ad un Per tem- economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso. Quale organismo economico-sociale, lo Stato non più si rapcome la somma aritmetica degli individui che lo com- grande guerra vittoriosa. E notavo che i mezzi puramente repressivi e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a com- pongono, battere ressi che trascendono per estensione e per durata la vita stessa degli individui, delle categorie e delle classi e si esten- e conseguenza particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni deldelinquenza abituale, della delinquenza minorile e della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma la ha altresi introdotto il sistema delle misure di sicurezza, che, la risultante, la sintesi o composizione delle individui, categorie e delle classi che 10 costituidegli scono, avente propria vita, propri fini, propri bisogni e intebensi come a tutte le generazioni passate, presenti e future. A tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati, nel caso di eventuali conflitti, tutti gli altri interessi individuali o collettivi, pro- dono pur conservando il loro essenziale carattere amministrativo, in quanto hanno natura preventiva e non punitiva, concor- pri dei singoli, delle categorie tuttavia con la pena nella lotta contro il delitto. Questa parte della riforma, poi, verrà integrata dalla riforma degli istituti di prevenzione e di pena, che è già in corso di ela- te, borazione. nizzata rono L'attuazione degli scopi e dei principî informatori della legislazione penale richiedeva, naturalmente, un più energico trattamento della delinquenza, che non fosse quello nuova fin qui adottato. Ma in più mite essere del precedente, indulgenti. applicato 11 realtà il nuovo codice risulterà assat in tutti i casi in cui V'è ragione di E' pregio del codice nuovo, infatti, l'aver criterio de1Pindividualizzazione giudiziaria della e delle differenza di quelli, carattere transeunte che e già immanen- non hanno, a gli interessi concernenti la vita dello Stato. come Quale organismo politico pito classi come la popolazione di politicamente premo in di agire, determinato un territorio conce- orga- giuridicamente sotto un potere sutale da acquistare la capacità di volere e un tutt'uno, pel conseguimento dei suoi modo come scopi collettivi personalità, ad giuridico, lo Stato vien e e e acquistare così una distinta e autonoma tempo, sociale, politica e giuridica. Infine, quale organismo etico-religioso, lo Stato ci appare come la un Nazione medesima, un'unità Ilon solo socinie, ma in esso altresi organizzata, cioè come etnica, legata da vincoli

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