4446
riore
il
COTVICE
quello
a
quale
nel
codice penale
vennero
parallelamente elaborandosi
il codice di procedura penale, che oggi at-
e
tendono l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.
A quest'opera servirono di
vato,
la legge di
guida
i
principî
Relazioni
nei
e
miei
discorsi
alle
principî
Camere:
osser-
pro-
e
positi approvati dal Parlamento.
to dichiarai che
«
il Governo,
dichiarazioni
potrù
non
quando
avra
1925
ottenuto la
mezzi più efficaci, e insieme più cauti, per togliere ogni rigidezza alle norme generali e per assicurare la
libera applicazione giudiziale dei principi di equità.
L'amplissima mia Relazione sul progetto definitivo del
codice
dà
dal
sue
Parla-
dal Parlamento,
». Nessun ordine del giorno fu votato
perchè quelli proposti furono tutti ritirati o trasformati in
raccomandazioni. Nessuna osservazione venne fatta dalla
mento
Commissione parlamentare per ciò che concerne l'osservanza
da parte del Governo della delegazione legislativa nella for-
Nella
formazione
la
costituzionalità.
Nelle mie Relazioni
osservai
che
integrare
nei miei discorsi
e
o
norme
radicalmente
risultati principali di
ralmente
le
guisa da lasciare immutato 11 sistema
era
norme
avvenuto, di modo che l'essenza del diritto penale italiano
rimane intatta, mentre la riforma consiste nell'applicazione
tanti,
pacità
coscienza
nare
stra
quanto impor
del nostro
penale, fondato sulla
psichica individuale d'intendere
e
oggi,
e
sulla
volontarietà degli atti umani, continuerà
a
domi-
come
ha dominato per secoli,
il
di
sistema della
legislazione penale.
Nege predette mie Relazioni io mettevo in rilievo la
cessità
apprestare più
di
ca-
volere
e
no-
io
1.
adeguati mezzi legislativi di lotta
mettere
in
e
natu-
le modificazioni
con
che,
di dover
porsi che
politici, prodottisi negli
della
Commissione
non
sarà inopportuno
filosofie sociale,
vittoriosa,
fu
non
sostanziale
politica
determinare i rap-
e
la
e
giuridica del Fascismo.
Vostro Alto consenso, dopo la guerra
nuovo
lo
Stato
di
dirsi
di
Governo,
ma
giustificazione storica a tutto
sociale, politica e giuridica
sua
filosofia
la
propria
filosolla
concepito
è
mutamento
profonda trasformazione dello Stato. Tale
e
sistema
ben
può
semplice
un
attinge las
trasformazione
esso
alle
omaggio
ben noto alla Maestà Vostra che il Regime politico in-
E'
che
in
parlamentare, gioverà pregenerali intorno ai principî
tra il sistema del nuovo codice penale
stauratosi in Italia col
una
definitivo
codice.
tutto
corrono
generale
GENERALI.
nell'esame delle singole modi-
progetto
considerazioni
del
E innanzi
presenta
collettività
insieme
entrare
al
della
alcune
informatori
logici
nella
apportate
osservazioni
po,
morali, economici, sociali
che
esame.
sottoporre all'Augusta considera-
a
Maestà Vostra,
Ma, prima di
-
la delinquenza, autuentata specialmente nel periodo
postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicoe
accingo
mi
ora
flcazioni
un
ne
contro
individui
questo accuratissimo
CONSIDERAZIONI
i principt scientitlei a cui esso si ispira. Così il con-
e
della responsabilità giuridica
cetto
per
modificano le basi storiche tradizionali
non
diritto
tecnici, che,
dalla
voti che 10 esammai
mia
di più provvidi principî di politica legislativa penale, in nuovi
perfezionamenti
tener
formulati
poteva portare a modiílcare quei principi e
sistema ch'erano già stati approvati con la legge del
più che
medesime,
codice, insieme con i principî e con
i caratteri fondamentali degli istituti penali. Così è appunto
in
e
occorreva
necessario
nomia generale di quel
istituti,
opinioni
voti
iniziativa, per effetto dei nuovi studi, ritenni
opportare al progetto.
di
inalterata la flsio-
e
codice
dei
e
non
del codice del 1889,
modificare
del
testo
della
e
al Parlamento io
riforma del codice penale
completare le
e
sopprimere
in
per la
diritto
nuovo
massima
Zione della
modo
del
introdurre
introdotta alcuna
qualsiasi
istituti
e
più deferente attenzione, allo scopo di
possibilmente nell'opera legislativa nuovi perfezionamenti consigliati da si alta e competente Autorità. I
con
fu
potesse adombrare in
anche la sola parvenza d'una questione di
gli
espresse
Commissione parlamentare,
quel
1925,
che
del
opinioni
delle
conto
progetti definitivl del codice penale e del codice
procedura penale. Nel testo definitivo dei codici, poi, non
innovazione
tutti
e
di
mazione dei
di
ragione
indica quali proposte degli organi consultati
Commissione ministeriale siano state accolte.
dele-
vincolato che dalle
essere
dagli ordini del giorno approvati
e
generali
ze
penale
Nel discorso alla Camera dei deputati del 27 niaggio
gazione legislativa,
fornendo al giudice, con la previsione delle circostane speciali di
attenuazione e anche di esclusione
pt na,
della pena, i
limite, scrupolosamente
delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260, e di
i propositi esposti nelle mie già rammentate
e
PENALE
come
un
del
Fascismo.
organismo,
ad
un
Per
tem-
economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso.
Quale organismo economico-sociale, lo Stato non più si rapcome
la somma aritmetica degli individui che lo com-
grande
guerra vittoriosa. E notavo che i mezzi puramente repressivi
e
propriamente penali si erano rivelati insufficienti a com-
pongono,
battere
ressi che trascendono per estensione e per durata la vita
stessa degli individui, delle categorie e delle classi e si esten-
e
conseguenza
particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni deldelinquenza abituale, della delinquenza minorile e della
delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare
a
questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo
rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma
la
ha altresi introdotto il sistema delle misure di sicurezza, che,
la risultante, la sintesi o composizione
delle
individui,
categorie e delle classi che 10 costituidegli
scono, avente propria vita, propri fini, propri bisogni e intebensi come
a tutte le generazioni
passate, presenti e future. A tali
preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali
debbono, dunque, venire subordinati, nel caso di eventuali
conflitti, tutti gli altri interessi individuali o collettivi, pro-
dono
pur conservando il loro essenziale carattere amministrativo,
in quanto hanno natura preventiva e non punitiva, concor-
pri dei singoli, delle categorie
tuttavia con la pena nella lotta contro il delitto. Questa
parte della riforma, poi, verrà integrata dalla riforma degli
istituti di prevenzione e di pena, che è già in corso di ela-
te,
borazione.
nizzata
rono
L'attuazione degli scopi e dei principî informatori della
legislazione penale richiedeva, naturalmente, un più
energico trattamento della delinquenza, che non fosse quello
nuova
fin qui adottato. Ma in
più mite
essere
del precedente,
indulgenti.
applicato 11
realtà il nuovo codice risulterà assat
in tutti i casi in
cui V'è ragione di
E' pregio del codice nuovo, infatti, l'aver
criterio de1Pindividualizzazione giudiziaria della
e
delle
differenza di quelli, carattere transeunte
che
e
già immanen-
non
hanno,
a
gli interessi concernenti la vita dello Stato.
come
Quale organismo politico
pito
classi
come
la popolazione di
politicamente
premo in
di agire,
determinato
un
territorio
conce-
orga-
giuridicamente sotto un potere sutale da acquistare la capacità di volere e
un
tutt'uno, pel conseguimento dei suoi
modo
come
scopi collettivi
personalità, ad
giuridico, lo Stato vien
e
e
e
acquistare così
una
distinta
e
autonoma
tempo, sociale, politica e giuridica.
Infine, quale organismo etico-religioso, lo Stato ci appare
come
la
un
Nazione
medesima,
un'unità Ilon solo socinie,
ma
in
esso
altresi
organizzata, cioè come
etnica, legata da vincoli