CODICE PENALE
punisce
titolo
a
veduto
il
che
possibile
tra i
precontravvenzioni
poichè le
e
prevede
lo
non
fatto medesimo sia
tanto a titolo di dolo
stato
sarebbe
avvenire
contravvenzione,
come
punibili
sono
colpa. Se la legge
at
può
delitti colposi,
attribuire
quanto
titolo di
a
colpa,
responsabilità
per contravvenzione.
Ma non tutto c1ò che à possibile, e che può sembrare lo·
gico, ð altreel opportuno. Con lo stabilire la responsabilitA
a
contravvenzionale nel
titolo
caso
sione, si sarebbe fatta, in verità,
fatto
è
ipotizzato dalla Commis-
nelle condizioni presupposte
commesso
Quando il
eccessiva.
cosa
dalla norma
in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende,
perché, se à doloso si ha responsab,ilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al
deve abbandonare 11 criterio d'una relativa indul-
reato),
non
genza.
Se anche
fatto costituisce contravvenzione,
il
non
è
opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, à nondimeno commessa, per così
dire, in
di
stato
uno
necessità subiettiva,
errore, sia pure inescusabile, di
un
cioè
6 dovuta
ad
valutazione.
Commissione parlamentare, esaminato l'istituto
del tentativo (grk 56),- dopo aver approvato la soppressione
39.
-
La
della figura del delitto mancato
.disciplina
e
riconosciuto che la nuova
molte incertezze
elimina
e
fornisce
11
di
mezzo
quesito
sociale,
getto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere
in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti
una efficace difesa
si propose 11
H
se
a
L'atto deve avere un
pro-
di per 84, e quindi senza 11 concorso di circostanze desunte
aliunde, rivelano in chi li pone ín essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la di-
equivoco, degli
valore causale
(idoneo)
sintomatico
e
(non equivoco).
Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo,
si possa desumere un
la
colposo
all'eccedente
4463
Si
è
voluto
bensi
«
pericolo per la libertà dei cittadini
abolire
n.
distinzione, spesso inaffer-
la
rabile in pratica, tra attt preparatori e allt esecutivi (e di
questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente
il codice del 1889, dicevansi
re
idoneo
(capace di
preparatori,
produrre l'evento
e se
esso
non
delittuoso),
appaovvero
risulta diretto in modo non equivoco a commettere un
determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tense non
accertp il predetto valore causale
sintomatico, 10 si punfrå come delitto tentato.
Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato,
tativo. Se invece in esso si
e
rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dalI'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano 11 delitto mancato, mi e parso conveniente dare
alla pena per 11
tentativo una elasticità
maggiore
di
quella
assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei
singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità
del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per 11 delitto la
pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminulta da un
terzo a due terzi, mentre 11 progetto stabiliva la diminuzione
soltanto di due terzi.
Ho elevato, innne, 11 limite minimo della reclusione (porper il tentativo di un delitto
tandolo da dieci a dodici anni)
punibile
40.
-
con
l'ergastolo.
Le circostanze aggravanti sono valutate a carico del-
a#i allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze,
I'agente anche
quali, ad esemplo, la confessione dell'agente. Se il dettato del-
La Commissione parlamentare propose invece che tali
circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le
ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, gierché non si può
rezione, in modo non
l'articolo si
se
dovuto intendere
fosse
ritenere che
da
la
casse
sostanzialmente
l'atto
idoneo
cuzione;
del
quella
obiettivamente
e
del
non
primo
senso, era fornon si distac-
progetto
codice attuale, giacche
equivoco à atto d'ese-
invece si fosse dovuto mtendere nel secondo senstati forse da temere eccessi di repressione
se
sarebbero
so,
a
formula
da
nel
danno
bene
un
cittadini,
di
sospettati
di
prava
intenzione,
estrinsecatasi in una iniziale effettiva
ancora
giuridico
..
Da
non
aggressione
di
motivi la Commissione fu in-
questi
per una opportuna revisione della prima
parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione
di pericolo per la libertà dei cittadini ».
dotta
e
a
A me
far voti
sembra che manchi la ragidne di coclesti
Quando si dice:
equfvoco
tentato, ecc. »,
non
1•
che
occorre
a
«
chi
commettere
si
afferma
un
atti fdonet, diretti
compte
un
nel
delitto,
modo
piil
risponde
chiaro
compfmento di atti, cioè
una
in
dubbi.
modo
di delitto
e
preciso:
estrinseca-
se
da lui non conosciute, o da lui per errore
ritenute inesistenti (art. 59).
rispondere di ciò che
non
si Voße.
principio deUa volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle
esigerize d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono
imposte anche neWapplicazione del codice del 1889, nonostante
che, altpeno di regola, esso accolga 11 principio propugnato
dalla Commissione. Cosi, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato ü principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti,1'età del soggetto
Ma se anche U
passivo, il delitto di ricettazione,
Richiedere
la conoscenza
aggravanti,
o
costringe-
ad adottare i rammentati espeelusivi della legge, ovvero, se 11 principio venisse ap-
robbe nuovamente la
dienti
ecc.
delle
pratica
prava intenzione*»; 2• che tali atti devono
essere idonei, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di
produrre l'evento voluto dall'agente; 36 che gli atti idonei
p11cato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento
nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura
devono essere diretti in modo non equivoco a commettere un
delitto, cioè avere un valore sintomatico tale: a) da rivelare
impossibile.
zione attuosa di
l'intenzione
tratti di un
piere
e
delinquere; b) da escludere il dubbio che si
principio d'estrinsecazione dell'intenzione di com-
invece
di
un
fatto
lecito
o
giuridicamente
c) da manifestare l'intenzione di commettere
un
indifferente;
determinato
delitto.
L'atto deve e6sere idoneo, cioè capace di produrre l'evento,
ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per et
l'intenzione dell'agente; tale intenzione non þuó essere desunta esclusivamente alltmde (ad esempio, dalla confessione),
ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da. altri
l'atto.
olementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche
Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi
meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti.
Nell'attività
lecita,
chi
compie
volontariamente
e
cosciente-
di doversi esporre a tutti gli accidenti e
mente
a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo.
un fatto
sa
Questo principio deve Valere
111ecita.
Gli
antichi
a
maggior ragione per l'attivith
versa in cosa 111ecita,
dicevano che chi
risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di
applicarlo.
Non si nega che, in
qualche ipotesi,
possa
apparire
eccessi•
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