CODICE PENALE dubbi questioni, quanto e mina la necessità soggettive mente di e daHa ricorrere loro fonti a mancanza, che deterdottrinali necessaria- mutevoli. Non può mai ritenersi codice penale la dichiarazione di un nel perchè questo codice costituisce non serve superflyg principio di diritto, ai giureconsulti,' ma soltanto guida per la condotta di tutti e deve quindi quei principi, che ai giurisperiti possono una codificare anche sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e 11 sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di principt fondamentali, tacere se pure 4401 responsabilità a titolo di oolpa, quando l'errore à dovuto colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando 11 dolo viene escluso, e quindi non si puð dire, se non in una a volgare e improprio, che 11 delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo senso punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso 11 dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile: se indipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo se vece facilmente ricavebili per via di interpretazione. titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto deftnitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica 31. Alle esigenze di una disciplina sistematica e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde anche la norma (art. 46) riguardante il costringimento itsico, per la quale non à punibile chi ha commesso il fatto per es- quando l'agente - servi stato da altri costretto mediante violenza flsica (la vio1enza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. La Commissione parlamentare dichiarazione di questa regola, ritenne superflua anche la a giustificare la quale val- gono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito e della forza maggiore. Ragioni, to che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quandichiarazione del principio costituisce la necessaria la premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come o l'omittente ha obiettivamente violato la nor- penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. ma Ora é evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui cre- propria dendola ma (non costituendo aggredito, erroneamente d'essere sore, qualora risulti che tale fortuito, bensi da imprudenza Un uccide il furto colposo); o il supposto aggresdipende dal caso negligenza. errore non altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente né a titolo di dolo né a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. E' chiaro però che questa proposta riafferma 11 prin- nell'ipotesi del cipio accolto nel codice, della bensi più involuto e meno preciso. caso fortuito e della forza maggiore), Pautore violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla delitto sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo in modo ma non già più semplice, persona costretta. La Commissione predetta ma avrebbe la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a com- metterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenz1almente diverse: nel primo caso viene in considerazione la violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di queelementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla sti semplicità e Anche non punibile riferita alla percoartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la a e non non punihile ristretto prende ogni alle » ha nel codice cause una (art. 53) dava facoltà al giudice di ap- misura di di fatto. errore La Commissione parlamentare consiglió la soppréssione di questa disposizione, perché nella ipotesi di reato putativo à da escludere la pericolosità sociale dell'autore tiel fatto, », cið che la che un significato generico, esimono da pena. Esso C0m- per la quale il fatto non può essere punito, casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che causa legge Veramente zione semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il tera 11 progetto sicurezza a chi abbia commesso un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso invece costituisca reato (reato putativo), qualora si tratti di sona mine -- p11care potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato alla chiarezza. l'espressione 33.. voluto che questa nor- venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce e con consente o per lo meno tollera. codesta timidezza mal si concilia con la convinzione, Comunque, ho consentito zione dall'articolo 49, l'inten- delinquere. predetta disposi- sia pure erronea, di a togliere la trattandosi di casi rarissimi, nei può intervenire efficacemente, se occorre, dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza. con quali i mezzi di cui all'infuori dei adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espr,essioni specifiche .per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dot10 trinale. Non v'è ragione, quindi, di modificare la formula, la quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e alle necessità della pratica. 34. A proposito del così detto consenso dell'avente dirittp la Commissione parlamentare ha esattamente osservato -- che si può propriamente parlare di a persona offesa en cónsenso di questa persona eschide la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostitunon nei casi in cui 11 della parola « legittimamente a con up'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.), zione alla quale 11 32. La Commissione parlamentare propose di sempliflcare la formula dell'articolo concernente l'errore di fatto (art. 47); ma non è agevole comprendere in qud senso sarebbe - dovuta avvenire tale semplificazione. A qualche a colpa Commissario parve strano che l'errore dovuto faccia diventare colposo un reato doloso; e strano se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 à detto soltanto che, esclusa la punibilith a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare giudice deve attingere della disponibilità di con un per decidere la questione determinato diritto soggettivo. Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che il termine a legittimamente a ci si riferisce al complesso dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte del diritto. E' poi a impossibile indicare caso per caso la fonte perche è impossibile fare i e- cui 11 giudice deve ricorrere, invero sarebbe, lenco di tutti i diritti non del resto, come, ad esempio,.la disponibile per disponibili. Uno stesso bene giuridico, integrit&.personale, può essero alcuni rapporti, e indisponibile, per altri (es : mutilazione volontaria di chi à soggetto ad obblighi militari),

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