CODICE PENALE
dubbi
questioni, quanto
e
mina
la
necessità
soggettive
mente
di
e
daHa
ricorrere
loro
fonti
a
mancanza, che deterdottrinali necessaria-
mutevoli. Non può mai ritenersi
codice penale la dichiarazione di un
nel
perchè questo codice
costituisce
non
serve
superflyg
principio di diritto,
ai giureconsulti,' ma
soltanto
guida per la condotta di tutti e deve quindi
quei principi, che ai giurisperiti possono
una
codificare anche
sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e 11 sistema ha esigenze di completezza e d'armonia,
che non consentono di
principt fondamentali,
tacere
se
pure
4401
responsabilità a titolo di oolpa, quando l'errore à dovuto
colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando
11 dolo viene escluso, e quindi non si puð dire, se non in
una
a
volgare e improprio, che 11 delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo
senso
punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso 11 dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale
errore:
questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile: se indipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per
questo
se
vece
facilmente ricavebili per via di interpretazione.
titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto deftnitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica
31.
Alle esigenze di una disciplina sistematica
e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde
anche la norma (art. 46) riguardante il costringimento itsico,
per la quale non à punibile chi ha commesso il fatto per es-
quando l'agente
-
servi stato da altri costretto mediante violenza flsica
(la vio1enza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non
poteva resistere o comunque sottrarsi.
La Commissione parlamentare
dichiarazione
di
questa regola,
ritenne superflua anche la
a
giustificare la
quale val-
gono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito
e della forza maggiore.
Ragioni,
to
che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quandichiarazione del principio costituisce la necessaria
la
premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della
stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione
dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come
o
l'omittente ha obiettivamente violato la nor-
penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua
condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto.
ma
Ora é evidente che tale violazione,
se non è dolosa, può essere
colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge
prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non
sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui cre-
propria
dendola
ma
(non costituendo
aggredito,
erroneamente d'essere
sore,
qualora risulti che tale
fortuito, bensi da imprudenza
Un
uccide
il
furto
colposo);
o
il
supposto aggresdipende dal caso
negligenza.
errore
non
altro Commissario avrebbe
voluto si dicesse, che chi
cade in errore non risponde penalmente né a titolo di dolo né
a titolo di colpa; mentre chi versa in
colpa risponde a titolo
di colpa. E' chiaro però che questa proposta riafferma 11 prin-
nell'ipotesi del
cipio accolto nel codice,
della
bensi più involuto e meno preciso.
caso fortuito e della forza maggiore), Pautore
violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla
delitto
sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo
in modo
ma
non
già più semplice,
persona costretta.
La Commissione predetta
ma
avrebbe
la
responsabilità penale del fatto commesso dalla persona
ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a com-
metterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenz1almente diverse: nel primo caso viene in considerazione la
violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di queelementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla
sti
semplicità
e
Anche
non
punibile
riferita
alla
percoartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la
a
e non
non
punihile
ristretto
prende ogni
alle
»
ha nel codice
cause
una
(art. 53) dava facoltà al giudice di ap-
misura di
di fatto.
errore
La
Commissione
parlamentare
consiglió
la soppréssione
di questa disposizione, perché nella ipotesi di reato putativo
à da escludere la pericolosità sociale dell'autore tiel fatto,
»,
cið che la
che
un
significato generico,
esimono da
pena. Esso
C0m-
per la quale il fatto non può essere punito,
casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che
causa
legge
Veramente
zione
semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il tera
11 progetto
sicurezza a chi abbia commesso un
fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso
invece costituisca reato (reato putativo), qualora si tratti di
sona
mine
--
p11care
potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato
alla chiarezza.
l'espressione
33..
voluto che questa nor-
venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce
e
con
consente o per lo meno tollera.
codesta timidezza mal si concilia con
la convinzione,
Comunque, ho consentito
zione dall'articolo 49,
l'inten-
delinquere.
predetta disposi-
sia pure erronea, di
a
togliere
la
trattandosi di casi rarissimi, nei
può intervenire efficacemente, se occorre,
dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza.
con
quali
i mezzi di cui
all'infuori dei
adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espr,essioni specifiche .per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei
casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dot10
trinale. Non v'è ragione,
quindi, di modificare la formula, la
quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e
alle necessità della pratica.
34.
A proposito del così detto consenso dell'avente dirittp la Commissione parlamentare ha esattamente osservato
--
che
si
può propriamente parlare di a persona offesa en
cónsenso di questa persona eschide la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostitunon
nei casi in cui 11
della parola « legittimamente a con up'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.),
zione
alla quale 11
32.
La Commissione
parlamentare
propose di sempliflcare la formula dell'articolo concernente
l'errore di fatto
(art. 47); ma non è agevole comprendere in qud senso sarebbe
-
dovuta avvenire tale
semplificazione.
A qualche
a
colpa
Commissario parve strano che l'errore dovuto
faccia diventare colposo un reato doloso; e strano
se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità
si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno
colposo, perchè nell'articolo 47 à detto soltanto che, esclusa la
punibilith a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare
giudice deve attingere
della disponibilità di
con
un
per decidere la questione
determinato diritto soggettivo.
Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che
il termine a legittimamente a ci si riferisce al complesso
dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte
del diritto. E' poi
a
impossibile
indicare caso per caso la fonte
perche è impossibile fare i e-
cui 11 giudice deve ricorrere,
invero sarebbe,
lenco di tutti i diritti
non
del resto, come, ad esempio,.la
disponibile per
disponibili. Uno stesso bene giuridico,
integrit&.personale, può essero
alcuni rapporti, e indisponibile, per altri (es :
mutilazione volontaria di chi à soggetto ad obblighi militari),
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