CODICE PENALE
4450
4.
Mi rimane
--
dire
a
sistema penale
del
adottato
dal
codice.
nuovo
ripristino
di
la
cui
di
legge
una
scala penale è posta la pena capitale.
pena in Italia è dovuto alla iniziativa
Vostra
nuovo
codice.
A
La
dai
novità
una
novità
consiste
applicazione dai
di
due
rami
del
Parlamento,
degnò già di dare la Sovrana
si
pertanto
Non
campo
tale
approvati.
Maestä
zione.
ai più
a
san-
legislativa introdotta dal
solo
nell'averne
politici,
delitti
condo tale legge, limitata,
gravi
ed
ai
esteso
è,
quali
atroci delitti
il
penali,
come
di
pena di
morte
offuscare.
più falso. Il libro di Cesare Beccaria:
a
dei
de-
litti e delle pene » va considerato storicamente sopratutto couna reazione contro le leggi e le tradizioni medioevali,
me
che ancora
dominavano nel campo del diritto penale nella
metà del secolo XVIII Basti dire che in Lombardia
seconda
la giustizia criminale era ancora regolata dalle ordinanze
Carlo V del 1532 e di
i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha 11 calegge temporanea ed eccezionale, mentre i codici
di
Nulla
gloria italiana,
se-
muni, cioè a quelli rispeito ai quali più indubbio e più largo
il consenso della pubblica opinione. Vero e che la legge
rattere
condurrebbero ad
una
ristabilimento della
co
e
contenente
considera la teoria abolizionista come
che i progetti tendenti al
Alla sommità della
Il
si
Francesco I del 1539.
di
Vero à che il Bec-
caria, il quale fu uno dei rari seguaci della filosofla giusnaItalia, tendeva ad applicare anche nel campo
turalistica in
della legislazione
penale
le
idee
individualistiche che trion-
tutti i codici, sono leggi permanenti ed ordinarie,
favano oltr alpe, nel che sta in gran parte il segreto del suo
successo. Il libro del Beccaria fu infatti subito tradotto in
il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene
del nuovo codice penale rende stabile l'adozione della pena
capitale. Ma e vero altresi che la pena di morte, anche dopo
francese, fu approvato dal D'Alembert, portato alle stelle dal
Voltaire e infine premiato dalla Società di Berna. Ma, malgrado le sue tendenze individualistiche, 11 Beccaria non si
onde
l'abolizione legislativa fattane nel 1890, é rimasta pur sempre
nel sistema della nostra legislazione penale speciale, se non
pronuncio mai in modo generale
ordinaria, essendo
essa stata mantenuta per il tempo di pace
per il tempo di guerra nei codici penali militari tuttora
come
vigenti
E
altresi nel nostro diritto penale coloniale.
conservata
e
si
considera che nel
tempo di guerra la legge penale
militare diviene legge penale ordinaria e comune a tutti i
cittadini, si può affermare che la pena di morte non è mai
se
stata considerata,
in
verità, quale
pena
una
e
rHiretta alle sole persone del militari, ma sempre.
anche dopo l'abolizione nel codice penale ordinario, in tempo
di guerra, come pena ordinaria e comune
ad
ogni
cittadino.
può
Né
far
applicabile
meraviglia che l'Italia, che fu
prima tra le nazioni d'Europa ad abolire tale specie di pena,
s'induca oggi a ripristinarla nella sua legislazione ordinaria.
Nessuna contraddizione
11ano.
condizioni
può rimproverarsi
al legislatore itapossibile istituire confronti tra le
dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni
Anzitutto
non
è
dell'Italia di oggi.
E ciò che poteva apparire inutile e
superrigore penale quarant'anni or sono, può bene oggi più
11uo
apparire
non
è,
ogni
come
tale
Il problema della pena di morte non
problema legislativo, soltanto un problema di
lì1osofia, sia pure scientifica. Esso e principalmente un problema di politica sociale e ben s'intende che le
mutate condizioni
di vita di un popolo possano, a distanza di
quasi
secolo, portare al ripristino di una pena in precedenza
abolita se mutate appaiono le necessità della vita sociale
e
le oplîortunitA e le convenienze
politiche.
mezzo
La
legislativa
storia
della
pena
capitale presso
le
civili nazioni
più
europee tsi pensi, per esempio, alla Svizzera)
è che una serie di successive abolizioni e di
successivi rh
pristini. Le necessità pratiche sono in questa materia cosi
non
de-
terminanti che esse
logicamente
rio
e
sono
politici ed
la culla del
cui legislazioni
mente
la
mantenuta,
volontà
diretto
delle
a
s'impongono
anche nei paesi in cui doideologie che dovrebbero condurre
all'abolizionismo. Vi sono nazioni che furo-
minano sistemi
liberalismo
pena
di
mentre
e
tuttora
si
Camere rappresentative,
sopprimerla
o
della democrazia nelle
morte è stata
anche
sempre
spunta,
ogni
soltanto
a
Nel suo hbretto
«
di
e
rigorosa-
fronte
nuovo
alla
tentativo
limitarne l'appli-
cazione.
Ma il fenomeno più curioso e interessante è
che la pena
morte sia stata ritenuta necessaria
proprio da quegli scrittori che furono fra i più autorevoli
seguaci della filosofla
individualistica, dalla quale discendono il liberalismo e la
di
democrazia. Ricordo Filangieri, Rousseau,
Montesquieu, Kant.
al Beccaria, 11 suo caso è singolare.
Egli è considerato generalmente come il primo e più celebre avversario
Quanto
della pena di morte. E poichë il Beccaria fu
italianó, da molti
» egli così scrive:
può credersi necessaria che per
dei delitti e delle pene
«
la morte del cittadino
non
due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbla ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione... e quando la sua morte fosse il vero ed
unico freno per distogliere gli altri dal
esclusivamente
militare
assoluto contro la pena di
e
morte
Questi concetti
sono
cazione successiva, la
note ed
e
stata
cire la
di
mossa,
di
pena
sul
risposta ad
uno
..
in una pubbli-
scritto che si intitola
dei delitti e delle pene , inserita nel volume secondo della edizione di Bassano del 1789.
In questa risposta il Beccaria si
scagionò dall'accusa, che gli
era
osservazioni
commettere delitti
anche meglio chiariti
libro
contrastare
ai Sovrani il
diritto
di san-
pure insistendo nel suo concetto
che la pena di morte non debba essere inflitta
fonciamentale,
morte,
e,
se non quando sia utile e necessaria,
aggiunse: « la ragione
·di punire di morte sarà poi giusta e necessaria contro le due
classi accennate di delitti, e questa si chiamerà podestà
giu-
sta e necessaria, poichè se si trova che la morte di un uomo
sia utile e necessaria al bene pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e
podestá
questa
sarà guerra
nascerA
della
come
nazione con
nasce
quella della guerra,
cittadino
un
e
».
Questo singolare destino della filosofla individualistica,
di aver posto i principt che logicamente conducevano all'abolizione della pena di morte, ma di avere per lungo tempo nella
teoria
e
nella
pratica propugnato il mantenimento di questa
pena, si rivela perfino nelle vicende della legislazione penale
della rivoluzione francese, banditrice dei principi delfmdividualismo filosofico
del
cittadmo.
e
della dichiarazione dei diritti dell'uomo e
in teoria dell'abolizione della pena di
Fautori
morte furono Marat
e Robespierre, che dovevano poi mandaremigtinia di uomini al patibolo, e i due codici penali della rivoluzione, quello del 3 brumaio anno IV, e quello Napoleonica
del 1810, conservavano largamente la pena di morte.
Tale contraddizione tra la teoria e la pratica e la prova
rnigliore che la pena di morte risponde a imprescindibili esigenze politiche e sociali Ma essa risponde, a mio avviso,
anche alla concezione esatta dei rapporti tra l'individuo e la
Stato, che non sono punto quelli asseriti dalla filosofla individualistica.
Non à
vero infatti che l'individuo sia il tine di tutta la
di tutta l'attivitA sociale. E' vero, al contrario, che la
società, considerata come l'organismo riassuntivo della serie
vita
e
indeílnita delle
generazioni,
zione giuridica,
hanno fini propri
e
lo Stato
che
ne
à
l'organizza-
per questi vivono; mentre l'individuo non è che un elemento
infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la
e