CODICE
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estendere questa limitazione ai cittadini,
i
quali
non
si sciol-
gono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perché si trovino
all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabi-
PENALE
condannato è in carcere,
lendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovun-
I'interesse della difesa
que si trovino, e agli stranieri
dello Stato.
tica,
si
trovano nel
territorio
-
giudice
Possono
ordinate
essere
con
provvedimento
successivo,
nel caso di condanna, sia durante l'esecuzione della pena, sia
in cui 11 condannato si sottrae volontaria-
sociale,
il minimo abbia talvolta
anche come
Le misure di sicurezza possono essere ordinate dal
nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimen-
102.
to.
che
è possibile stabilire in modo
non
e
a
in
casi
provvedimento,
emanato
essere
durante
posso
non
st'ordine,
quale ha,
il
omissioni,
evita
convenire
la pretesa
inutilitA di
que-
non
la cattura fosse eseguita dopo molto tempo.
Il progetto
una
concedeva al giudice
la
facoltà di
sostituire
misura di sicurezza detentiva ad attra non detentiva, avu-
to riguardo agli accertamenti sulla
pericolosità
del condannato
compiuti durante l'esecuzione della pena.
Ritenne la predetta Commissione che questa disposizione
sopprimere, sembrandole eccessiva la facoltà data
.fosse da
Mi e parso opportuno
accogliere
questa
tempo in cui il condannato
il
rientrano le misure di sicuun
mezzo
atto a far cessare
sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene
in conseguenza della grazia.
pene
Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potevedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso
e
condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere
senza
che 11 piil alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare. un potere d'indulgenza
analogo
a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è
riservato al Capo dello Stato. E' poi naturale che, data la na-
tura e gli scopi
di un simile potere, non si debbano prestabi-
lire condizioni per il suo esercizio; peppure quella della ces
sazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro. nelle sue decisioni in questa materia,
terrà conto anche di tale elemento.
al magistrato.
durante
le
per
trovare
stà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere prov-
circa
altro, effetto intimidativo, ed
che facilmente potrebbero avverarsi quando
se
Occorreva quindi
le misure di
dopo la
eventuale cattura del latitante.
Ma
equo ed opportu
qualsiasi momento,
Senonché questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le « pene », non riguarda in essenza i pr6vvedirezza.
il
è
in
avviene, per le pene, mediante l'istituto della grazia.
come
menti amministrativi, tra i quali
questo tempo, é inutile, mentre può
cui
sicurezza
mente all'esecuzione della pena (art. 205).
La Commissione parlamentare consiglió di
menzione della latitanza, perché
non è escluso che, in prafunzionare nel tempo stesso
massimo.
Ma possono presentarsi
no far cessare le. misure di
durante il tempo
sopprimere la
se
la sua pericolosità permanga o sia cessata. I.a durata
minima della misura di sicurezza ë stabilita a garanzia del-
curo se
e
detenuto, tale
suo
aggiunto quindi
Ho
proposta, pefchè,
all'articolo
per il quale, in ogni caso,
in esame un capoverso,
anche prima che sia decorso il
e
stato garantisce contro la pericolosità, e, dopo la liberazione,
tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla leg-
si può provvedere con i mezzi che la legge mette a disposizio-
ge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può
revocata con decreth del Ministro della giustizia.
ne
dell'AutoritA di pubblica sicurezza.
quasi
E'
Quanto a11'applicaz¿one provvisoria delse misure di
sicurezza (art. 206), il progetto si riferiva all's imputato.; ma
103.
-
poichè può
di persone che possono non asla qualità di a imputato », senza
che per ció venga a cessare la possibilità di applicare ad esse
delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola.
sumere
o
trattarsi
non
an
he
Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva
per la carpreventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse com-
nella
vamente
durata minima della misura stessa definitiapplicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che
la
grande
importanza pra-
rigore
del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti.
105.
Per ciò
-
che
attiene
agli effetti dell'estinzione del
reato o della pena sulle misure di sicurezza (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali
la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo,
ma
impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che
non
siano
state
già ordinate
giudice.
dal
Aggiungeva
che
alla
computo della
colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita
carcerazione
preventiva nella durata della pena, ho ritenuto
opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria
di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata
la libertà vigilata.
Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione
sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi à parso
minima di
che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel
seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della applicazione
mi
hanno
rilevare
tica di questa disposizione che potrà talora attenuare il
conservare
cerazione
putarsi
superfluo
essere
indotto
a
rendere
obbligatorio
il
essa,
lui
11 progetto stabiliva che le misure di sicurezza sono
applicate a tempo indeterminato e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse
-
ex novo
di misure di sicurezza e dell'esecuzione di misure già
applicate. In relazione
alla
prima ipotesi,
ho
disposto che
sottoposte (art. 213, 207 del codice).
l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure
di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge,
Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare
che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era
possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda
ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce
superflua;
l'esecuzione delle misure di sicurezza già ordinate dal
perció l'ho eliminata.
migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo
esige spiegazioni.
e
Ho poi
che
non
La predetta
desiderato che, quanto
alla revoca delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se a si tratti
di
misura
Commissione avrebbe
di sicurezza
detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la
quale si siano avute
prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».
Ho
peraltro considerato che,
durante il tempo
in
cui
11
come
misure accessorie
riore
a
in
dieci
una
a
tutte le misure
gravi,
a
differenza
entrambe
er novo o
la
casa
accessorie a condanne a pene
di ciò che stabiliva il progetto. In
le ipotesi poi,
se la misura di sicurezza applicata
quella che rimane eseguibile à la colonia agricola
di lavoro, deve essere sostituita con la semplice li-
bertà vigilata, trasformando
getto
era
giudice
condanna alla reclusione supe-
anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima
relazione
meno
o
a
facoltà del giudice.
così
in
obbligo
ciò
che
nel pro-
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