CODICE PENALE 4476 di codice niale unico obbligazioni), delle anziche: non « D'altra parte patrimo- di ma ». più Ma e esatto il termine usato dal codice, perché ci sono pubblicazione della sentenza è la risarcimento che consiste una Il danno del caso cuniaria e neppure economica ammette soltanto (fuori riparazione in una non patrimoniale, della vece, la legge perizia professionale d'un medico), così che, qualora Questo danno viene completamente risarcito mediante il potrebbe sorgere il sia necessario del danno morale dubbio, se per la risarcibilità che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, 11 danno morale che si associa a detrimenti l'espressione usasse è patrimoniali il e danno risarcibile morale », danno come patrimoniale, danno morale, che non riguarda in monio, é risarcibile solo alcun modo tale, cioè come il non a Si aggiunga che a danno morale » si contrapa a danno fisico », che a a danno non patrimoniale », e 11 danno fisico può essere, a seconda dei casi, o non patrimoniale. La predetta Commissione mi invità inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codidi penale del 1913, la facoltà di assegnare alla procedura ce parte lesa una particolare indennità a di titolo riparazione pecániaria dell'offesa. Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimo niale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra tare su 11 caso di seguire la Commissione parlamen questo punto, il nuovo codice disponendo in tale ma largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa teria assai più si che detta tratta di o reclami soltanto lucro, una e di non un di cupido risentimento un detrimento che di giustamente cile ë stabilire, cioe con rigorosa commisurazione ppssibile, appunto perché 94. - L'obbligo delle restituzioni sentenza, solidale, come quello tale pubblicazione », co- la quale, tra l'altro, è im- si tratta di valutare Il giudice applicherà, in patrimoniale, bensl di un mezzo perché trattasi e quale il pagare, Ma di non un danno non questa materia, quel soddisfazione che produce il il denaro quella di 93. --- una non non ha altra ammanrievole La Coinnassone ragione denaro di » nei casi intervenire, che snPenlaZiom conseguenza dovrebbe eredi del condannato. parlainentare, pur lodando l'istituto dole che tale pubblicazione Rossa « servire ad evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente in- penso che si tratti essenzialmente di un obblígo pagare, bensi di fare, non suscettibile di divisione io cazione in sé stessa, tanto che il primo - sussistere, come In conseguenza giornale in cui se che non è giuridicamente danno (e tanto meno bensl, al più, pericolo di danno. Non mi sembra, pertanto, che a aggravarsi » m ogni aggravamento possa avvenire, presupponendo l'esistenza attuale di ciò che può essere aggra Vato. Né, d'altro canto, potrebbe ammettersi il risarcimento di mero pericolo di danno ipatrimoniale, danno che sarà ri- sarcibile con do si dell'obbligo il danneg di morte del condanna- caso per la pubblicazione, 11 danneggiato dovesse rinunciare riparazione del danno non patrimoniale da lui subito. 95. - l'esercizio dell'azione aquiliana, solo se sarà verificato. e quan- alla Stabilito l'obbligo del condannato di ririborsare al I'erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e disposto che egli risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili leggi civili (art delle Parve alla fosse e immobili, presenti e futuri, a norma 188). Commissione parlamentare superflua, consistendo essa questa dichia- che nell'enunciazione codice civile (art. 1948). Ma non mi sembra che l'espressa affermazione di questa principio, nel caso in esame, sia da ritenersi superflua giacchè ha 10 scopo di togliere ogni essa perpetuità dell'obbligazione incertezza circa il carattere di rimborsare all'erario le spese di mantenimento, anche dopo l'espiazione della pena, eliminando quei dubbi che potrebbero sorgere a cagione ' speciale rapporto dello 96. --- garanzia Lo Stato dei e della novità dell'istituto. ha ipoteca legale sui beni crediti indicati dell'imputato a nell'articolo 189 del codice. Commissione parlamentare opinò che non si dovesse dire che lo Stato è il titolare dell'ipoteca legale, bensi dichia che a si iscrive ipoteca legale » l'espressione adottata dal codice penale e conforme quella usata nell'articolo 1969, n. M, codice civile, e però non rare patrimoniale), esso un anche non deve avvenire. essa dell'indivisibilità giato ha diritto di rivolgersi, in La il danno patrimoniale e attualmente incerto, vuol che non si è ancora verificato, che quindi non esiste, dire potrebbe quando l'obbligato alla pubblicazione fosse il proprietario del » Ma essere (art. .1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194), L'obbligo di pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubbli- di della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186), propose di sopprimere le parole: a non patrimoniale », sembran- certo perché per riparare il danno non di un obbligo non di fare. di adempiuto pro quota dagli d'un principio già dichiarato nel « la pubblicazione della del risarcimento del danno. E ciò è le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire 11 conseguidella pubblicazione sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere razione cui » La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se à giusto ed equo favorire in patrimoniale della e l'indivisibilità dell'obbligo riguardante criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo mento non « della sentenza di condanna è indivisibile (art. 187). rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia patrimoniale. pifl esattamente, 0, un'ulteriore riservata per il danno la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per 11 mancate pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente che di facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difft a condanna cor trovare proposito non si è voluto ripristil'argomento d'opportunità, che la e Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che desta meramente morale di bisogno affatto to, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse decisivo poi à ha non riparazione pecuniaria.. Per soddisfare codesto ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, Non e nella pubblicazione della sentenza di riparazione, la quale perciò deve essere ven risentimento bisognerebbe nare. rispettivo pecuniario, patri- patrimoniale ». pone piuttosto patrimoniale 11 risarcimento in denaro, secondo 11 nostro diritto mentre danno come pein restituzione dei danni morali che sono contemporaneamente a morali a e « patrimoniali » (come, ad esempio, quando viene denigrata la del tolto) for soltanto Ma a ho ritenuto di doverla mutare. La stessa Commissione consiglió di stabilire che non si possa addivenire al sequestro per i fini civili, se non quando non sia possibile iscrivere ipoteca legale o l'ipoteca iscritta sia insufficiente. Questa condizione, però, è implicita nella di- sposizione del codice.

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