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CODICE PENALE
cesse:
querela
incompatibili
fatti
a
con
la volontà di
mantenere la
Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula,
prescelsi
la frase:
a
incompatibili con la
(art. 1527, affinchè risulti
fatti
La
di ima volonth
opposta.
predetta Commissione consigliò inoltre di consentire
che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese
da parte del querelato, perchè ció, a suo avviso, àgevolerebbe
le remissioni,
con
notevoli effetti d'indole sociale.
Yembrato opportuno derogare
A me tuttavia non é
.
al siste-
La manife-
adottato, che é pur quello del diritto vigente.
stazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi
ma
patrimoniali,
e
la remissione dovrebbe rimanere inefficace si-
pagato le spese, ela pure entro il
giudice. CiN darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali.
D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che
le spese del procedimento sono sempre a carico del remitche il querelato avesse
no a
termine fissato dal
tente, consente che le parti convengano fra loro che le spese
stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato;
naturalmente, questo patto tra privati
ma,
inefRcace la prescrizione
deve pregiu-
non
dicare 11 diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal
conservando
del
integralmente
re-
alcune
esse
sostanziali
modificazioni
estingue
con
Parve
il nuovo codice il diritto
di remissione si
la morte della persona offesa dal reato (art. 156).
Commissione parlamentare che questa frase
alla
fosse troppo assoluta, perchè,
a suo avviso, in alcuni casi, per
nei delitti a carattere patrimoniale, dovrebbe ammet-
esempio
tersi 11 diritto di remissione negli
bligo di pagare i danni
e
eredi,
le spese nel
sui
caso
quali
ricade Pob-
di assoluzione del
'
querelato.
Io ho considerato,
tuttavia, che 11 diritto di remissione à
per
apportare
maggiorment
adeguare la disciplina dell'istituto alle esigenze che ne hanno
consigliato l'accoglimento.
11 progetto, anzitutto, negava valore, per gli effetti della
.
prescrizione, al tempo trascorso dopo 11 decreto di citazione a
giudizio o dopo 11 decreto di condamla. Ma codésta limitazione
non può ritenersi pienamente giustificata. Infatti, il rinvio a
giudizio,
e
11 decreto di condanna quando sia impugnato, so-
no atti anteriori
all'accertamento della colpevolezza
dell'im-
hanno per sé stessi la forza di apportare
però
putato,
un'essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall'istituto della prescrizione estintiva del reato.
e
non
Né essi impediscono necessatiamente la così detta forza edace
del tempo, potendo avvenire che un lungo periodo di tempo
dopo il rinvio a giudizio e che conseguentemente
meno o afflevolirsi le prove dell'esisten7a del
venire
possano
Gli atti medesimi,
reato e della colpevolezza dell'imputato.
trascorra
inoltre,
non
mantengono vivo di necessità quell'interesse di
punire, che solo può giuatificare la repressione penale.
Ho preferito quindi ritornare alla nostra tradizione
secondo la
quale la prescrizione del reato può
rificarsi sino al momento in cui
Secondo
-
av-
pro-
Lii sono percio convinto della convenienza di
ad
gislativa,
mittente le -spese medesime.
78.
come- sarebbe
disposizioni del
reato,
le
getto.
volontà di per-
chiaro che l'in.
sistere nella quereta .
compatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti
rivelatori
mente
venuto
h.
cabile di
si
ha
una
leve-
sentenza irrevo-
condanna (art. 157).
Un'altra modificazione consiste nell'avere abbandonato, in
tema di determinazione del termine prescrizionale, 11 ctiteria
questo termine avrebbe dovuto essere per
tutti i reati pari al doppio della pena detentiva stabilita dalla
in virtù del quale
legge.
Ho ritenuto preferibíle, anche in questo punto, il ritorno,
all'attuale codice che specifica termini diversi di prescrizione
che vanno da venti anni per i piil gravi reati fino a diciotto
correlativo al diritto di querela, e che, come tale, é un diritto
mesi per i più lievi.
soggettivo pubblico d'indole personalissima, il quale percið
si estingue con la morte del suo titolare.
L'obbligo degli eredi di pagare le spese, nel caso predetto,
non riguarda il diritto di querela, ma é una conseguenza dell'accettazione dell'eredità con tutti gli oneri patrimoniali che
Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti,
80.
che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160).
Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto,
idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo,
·
gravano su essa.
Sarebbe contrario al
alla memoria del
agli
eredi, i
quali
teressamento,
se
la memoria
per
79.
-
defunto concedere 11 diritto
punibili
Data
di
e
remissione
più
delle volte dimostrano un disin-
non sempre venale,
del loro autore.
certo poco
riguardoso
estintiva det reato venisse estesa anche ai delitti
con
la pena di morte o con l'ergastolo.
la gravità eccezionale di simili delitti,
però
ritenersi che l'impressione da
essi destata
nella
e
da
popolazionc
venga mai meno completamente con il decorso del tempo;
che sia utile, ai fini della prevenzione, 11 sapere che tali reati
non
non
si estinguono mai,
come
La
esempio
stessa
e come
e
che torni vantaggioso in ogni tempo,
rassicurazione, la condanna.
ritenne inoltre troppo
Commissione
larghi
i
termini stabiliti per la prescrizione degli altri reati e si dimostro contraria altrest alla disposizione per la quale il termine per la prescrizione estintiva del reato deve in ogni caso
maturarsi prima
del
decreto di
citazione
sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di
tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in
base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889,
la formazione materiale del fascicolo processuale da
persino
La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la
prescri:fone
impedito, þt moltissimi casi, 11 verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto nurrierosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza
si sarebbe
rispetto che si deve alla volontà
devono osservare quella volontà, e non con-
traddirla con atti, che 11
--
a
giudizio,
prima del decreto di condanna.
Ripresa in esame la disciplina dell'istituto, ho
ovvero
parte del cancelliere. Ho ristretta perció la cerchia degli atti
del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli Veramente fondamentali del procedimento stesso,
che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sé, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finche dura il
interesse la prescrizione appare priva di
quale
giustificazione.
Questa modificazione offre anche 11 vantaggio di conferire,
in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni.
81.
Il progetto disponeva, nell'articolo 165 (161 del codice), che, quando per più reati si procede congiuntamente, la
sospensione o la interruzione della prescrizione per taluni di
-
essi ha effetto anche per gli altri.
Fu domandato se la unione dei
di
conside-
rato che le esigenze di una energica tutela penale non devono
spingersi fino al puntd da rendere 11 più delle volte pratica-
se
codesto
procedimenti, produttiva
effetto, à anche quella soltanto formale, ovvero-
deve trattarsi di
procedimenti
riuniti per reati connessi.
logico che deve trattarsi di reati connessi, perché la
prescrizione non è un istituto di diritto processuale, ma di.
E'
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