CODICE PENALE Relazione R. Decreto e 19 ottobre 1930 REL A Z ION E a S. M. il VIII, Anno - nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica, in Francia, tra il codice di procedura penale (1808) e il codice penale (1810) corse RE un intervallo di due anni. La simultanea pubblicazione Guardasigilli del Ministro I 398 n. di notevoli vantaggi. dei due codici Tale simultaneità perfetto coordinamento tra essi, il che (ROCCO) ha sarà feconda reso possibile un si sarebbe potuto non ottenere per Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-Vill rimaneggiando 11 codice di procedura penale del 1913 adattarlo alle esigenze del nuovo codice penale. Questo successo è dovuto ad un lungo e tenace lavoro, condotto con incrollabile fede e assicurato nella sua feconda con- per l'approvazione del testo defin]tivo tinuità dalle nuove e più felici condizioni politiche della Patria nostra dovute, in sì gran parte, all'intima virtù rinnovatrice del Fascismo e all'antiveggente impulso animatore del suo del CODICE PENALE Capo. Lungi dall'essere improvvisata, questa grande riforma, invanta 11 primato anche nella durata della elaborazione. Infatti, gli studi per la riforma del codice tensamente meditata, SIRE, penale del codice di procedura penale hanno la loro radice e nella Relazione Bene a ragione la Storia ripeterà per Voi 11 massimo elogio con cui possa esaltarsi un Regnante: invictus in armis, gio 1925), nella Relazione unita al disegno di legge approvato in legibus sapiens. Nel le delle conquiste tive Regno, Vostro che accompagna 11 disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 gennaio 1925 (doc. n. 326), nel mio discorso alla Camera stessa (27 mag- invero, si felicemente sono armi rivendicatrici destinate a rinnovare la vita le e dello associate riforme Stato e del dalla Camera dei deputati popolo bre 1925), cernenti la più insigni monumenti di questa presentato al Senato nella tor- legisla- italiano. Tra i e nata del 5 giugno 1925, nel mio discorso al Senato (17 dicem- legislazione ri- verno nelle legge Relazioni e nei discorsi parlamentari 24 dicembre 1925, n. 2260, penale. I lavori preparatori, getti preliminari, con l'esame accuratissimo coscienza organi consultati, con la redazione dei due la riforma nazionale creata dalla guerra svincolato da ogni influsso di idee indirizzandolo verso concezioni e e dal Fascismo ha di tradizioni straniere, sempre più originalmente e schiettamente italiane. Nella solo nuova per la sua legislazione la intrinseca penale riforma grandiosità, ma eccelle non altresi per la im- portanza, indubbiamente superiore, che di essa ha, in confronto ogni altra riforma legislativa. La potestà di punire è in- fatti uno dei massimi attributi della Sovranità, tanto che e delegó con- al Go- di Vostra Maestá la facoltà di provvedere alla riforma legislativa penale, imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano, che la nuova marrà che delle con la compilazione dei due prodei pareri degli rispettive Relazioni ministeriali, progetti dennitivi con le discusdioni e le Relazioni delle Sottocommissioni e della Commissione parlamentare, con l'esecuzione delle modificazioni da questa pro- poste, e finalmente con la formazione del testo definitivo dei codici e delle Relazioni alla Maestà Vostra, sono durati, sotto la mia personale direzione, sino ad oggi, cioè ben sei anni (1). E' vero che gli studî che portarono alla formazione del codice penale del 1889 furono compiuti in' circa ventisei anni; completa capacità d'esercizio, al potere di disporre della forza a tacere dei più o meno lunghi intervalli contenuti in questo periodo di tempo, in esso vennero elaborati non meno di dieci progetti diversi, a ciascuno dei quali non fu mai armata dello Stato (jus gladii). E veramente tale potestà è an- dedicato più di un biennio i nostri anticht manifestazioni ravvisavano in essa una delle più essenziali dell'imperium, e la assimilavano, nella sua più ch'essa una forma di difesa statuale, é anch'essa una guerra contro attività nemiche, che devono essere debellate nell'interesse dello Stato e della La stessa gloria qualora vittoria sui società. nemici esterni rimarrebbe sterile non interni coi cittadini. E tra questi mezzi penale, che oggi è primeggia sottoposta la nuova all'Augusta san- zione della Maestà Vostra. L'avvenimento che si compie in questo ottavo annuale Ileg1me fascista è tanto più solenne e memorando, in quanto entrambi i nuovi codici penali, quello di diritto ma- del teriale e quello di diritto processuale, vengono contemporaneamente emanati. Ciò non accadde mai, per codici nuovi, (2), cioè un tempo di molto infe- (1) I lavori principali per la riforma penale sono documentati in di Lavori preparatort del codice penale e del codice di procedura penale, senza contare gli studi che precedettero i progetti preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di questi progetti e dei progetti definitivi. (2) La serie dei progetti ohe precedettero il codice penale del 1889 si inizia col primo progetto (incompleto) De Falco (1863-64) e prosegue coi progetti della prima Commissione (1866-69), della seconda Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del Ministro Vigliani (1874), del Senato (1875), del Ministro Mancini (1876-78), del Ministro Eanardelli (I progetto, 1883), del Ministro Savelli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II progetto, 1887-89). Il progetto (incompleto) di un nuovo codice penale, compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921 e non ebbe altro seguito. 23 si apprestassero i mezzi più idonei per garantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti legislazione ma, volumi

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