19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo
2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria
ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del
terrorismo, di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’organo del
Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità
dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e
le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal
medesimo comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettività, su richiesta dell’autorità
giudiziaria procedente, inibiscono l’accesso ai siti inseriti nell’elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i
tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il
decreto previsto dall’articolo 14-quater, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui
all’articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno
compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi
di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto
relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all’ordine immediatamente e comunque
non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica.
In caso di mancato adempimento, si dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura
penale.
5. All’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di
finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato
di analisi strategica antiterrorismo».
Serie generale - n. 41
Art. 3.
Integrazione della disciplina dei reati concernenti l’uso
e la custodia di sostanze esplodenti
1. Dopo l’articolo 678 del codice penale, è inserito il
seguente:
«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio
dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati
le sostanze o le miscele che le contengono indicate come
precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento
(CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto
mesi e con l’ammenda fino a euro 247.».
2. Dopo l’articolo 679 del codice penale, è inserito il
seguente:
«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto
o la sparizione delle materie indicate come precursori
di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE)
n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette
di segnalare all’Autorità le transazioni sospette, relative
alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento
(CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni
si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all’articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
Art. 4.
Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e
di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione
del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole:
«nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice
penale»;
b) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza
o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui
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