19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 41
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 12 febbraio 2015.
Individuazione di beni immobili di proprietà dell’Istituto nazionale previdenza sociale.
IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”,
convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001,
che prevede, fra l’altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l’individuazione, con appositi
decreti del Direttore dell’Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto, altresì, che l’art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di procedere all’inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la nota prot. n. 0017.18/08/2010.0010106, con cui l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto richiesta
di individuare immobili di sua proprietà;
Vista la nota prot. n. DT 5350 – 24 gennaio 2011, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha invitato l’Agenzia del demanio ad adottare il richiesto provvedimento ai sensi delle norme
sopra citate;
Vista la nota prot. n. 2015/2085/DGPS-SPA-FI del 30 gennaio 2015, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell’Agenzia del demanio;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprietà dell’Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili di seguito indicati:
Codice scheda
INPS 11
Regione
Lazio
Provincia
Roma
Comune
Indirizzo
n.
Tipo catasto
Foglio
Particella
Roma
Via dell’Amba
Aradam
5
Catasto terreni
515
180, 181, 182
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3.
Contro l’iscrizione dei beni nell’elenco di cui all’art. 1 del presente decreto è ammesso ricorso amministrativo
all’Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e
voltura.
Art. 5.
Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l’Agenzia del demanio si riserva di
effettuare sulla documentazione trasmessa.
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