19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 41 Art. 5. 1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 febbraio 2015 Il direttore generale: GATTO ALLEGATO Denominazione della prova Acidità Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto Cere Esteri metilici degli acidi grassi Numero di perossidi Triacilgliceroli con ECN42 Norma / metodo Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 Reg. CEE 2568/1991 allegato III Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II 15A01056 — 22 —

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