E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali,
pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione
essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un
servizio
essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui
malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero
utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
adottato
su
proposta
del
Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli
operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto
delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla
predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di
informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti
criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato,
ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di
attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale
servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici
dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali,
ovvero
utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza
nazionale;
b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui
alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza
almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo
della
relativa
architettura
e
componentistica;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti