3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 maggio 2017.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Staphy Italia
s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194
che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina
l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del
predetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto
decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996
che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95,
disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari
al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti
fitosanitari;
Vista l’istanza presentata in data 31 maggio 2016 dal
centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via Leone
XIII n. 14, 20145 Milano;
Visto l’esito favorevole della verifica della conformità
ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata
in data 21-22 aprile 2017 presso il centro «Staphyt Italia
S.r.l.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio
2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far
data dal 31 maggio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;
Serie generale - n. 127
Decreta:
Art. 1.
1. Il centro «Staphyt Italia S.r.l.», con sede legale in via
Leone XIII n. 14, 20145 Milano, è riconosciuto idoneo
a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti
fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’allegato
III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo
n. 194/95);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa
(di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/95);
fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).
determinazione dei residui in o su prodotti trattati,
alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato
III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del
decreto legislativo n. 194/95);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto
8.6 del decreto legislativo n. 194/95).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Produzione sementi.
Art. 2.
1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del
possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori
iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.
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