3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate; Considerato che, da parte delle imprese di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento; Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco; Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell’impresa originaria beneficiaria; Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; Serie generale - n. 127 Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese; Decreta: Art. 1. Revoca 1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 2. Incameramento della cauzione 1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l’incameramento della cauzione di cui all’art. 5 comma 4-bis del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3. Somme in economia 1. L’importo di € 22.978.304,33, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato. Art. 4. Clausola di ricorribilità 1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi. — 47 — Roma, 5 maggio 2017 Il direttore generale: SAPPINO

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