3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale
n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il
decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative
circolari applicative;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare
l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva
chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui
all’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992
n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore
del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle
imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di
erogazione per stato di avanzamento della realizzazione
del programma, il Ministero dello sviluppo economico
accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Considerato che, da parte delle imprese di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, non sono state richieste, per
il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni
a titolo di stato di avanzamento;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per
procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via
provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati
nel succitato elenco;
Presa visione delle visure camerali e tenuto conto
di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale
dell’impresa originaria beneficiaria;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente
provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità
sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il
«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale
il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello
sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 254 del 31 ottobre 2014 recante «individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2017 e
per il triennio 2017-2019;
Serie generale - n. 127
Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero
dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli
delle unità di voto parlamentare per l’anno finanziario
2017 e per il triennio 2017-2019;
Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro
dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione
delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;
Decreta:
Art. 1.
Revoca
1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992 n. 488, alle imprese indicate nell’allegato elenco,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
Art. 2.
Incameramento della cauzione
1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l’incameramento della cauzione di cui all’art. 5 comma 4-bis
del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3.
Somme in economia
1. L’importo di € 22.978.304,33, reso disponibile in
esito al presente provvedimento, è da considerarsi come
economia sul patrimonio dello Stato.
Art. 4.
Clausola di ricorribilità
1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di
pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente
per lesione di diritti soggettivi.
— 47 —
Roma, 5 maggio 2017
Il direttore generale: SAPPINO
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents