3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto; Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Nutrel», presentato dall’impresa Sicit 2000 S.p.a, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; Considerato che le imprese titolari dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 18 giugno 2010 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva proteine idrolizzate; Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SIC 378SL, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2020 alle nuove condizioni di impiego; Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall’ufficio; Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento NUTREL; Decreta: Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. Serie generale - n. 127 Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Per il prodotto fitosanitario «Nutrel» reg. n. 11502, l’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Per il prodotto fitosanitario NU BAIT reg. n. 6816, lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inseriti nell’allegato, è consentito secondo le seguenti modalità: 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». — 37 — Roma, 15 maggio 2017 Il direttore generale: RUOCCO

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