3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che
forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito
di identificare procedure e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche
e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1
del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento
comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell’ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo
periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo,
avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di
comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca trasmette alle Camere, entro
il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle
attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall’anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017,
2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20172019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta
Serie generale - n. 127
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi
della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza
biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale
scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio
referente per ogni autonomia scolastica; la promozione
di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti
che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di
misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
un efficace sistema di governance diretto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto
del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della
giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli
enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché
associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni
integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione
alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti
di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l’entità
dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e
i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel
sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali,
nel rispetto della trasparenza e dell’evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h)
del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono
l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai
diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i
diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di
scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni
e degli altri enti che perseguono le finalità della presente
legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili,
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