dall'articolo 2-septies.
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto
di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto
delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle
specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla
base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In
particolare, le misure di garanzia individuano le
misure
di
sicurezza, ivi comprese quelle tecniche
di
cifratura
e
di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le
specifiche
modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per
rendere
le
informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il
trattamento dei dati relativi alla salute
per
finalita'
di
prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute
che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia
possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell'interessato, a norma dell'articolo 9,
paragrafo
4,
del