indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1,
lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate
nell'allegato A del presente codice.
4. Il rispetto delle
disposizioni
contenute
nelle
regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito a condizione che sia
prestato
da
chi
esercita
la
responsabilita' genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma 1, il titolare del trattamento
redige
con
linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente
accessibile e comprensibile dal minore, al
fine
di
rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da
disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla
legge,
di
regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i