conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;
c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il
Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del
Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e
delle disposizioni del presente codice, anche individuando con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche'
fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai
reclami che potranno essere istruite nel corso
dell'anno
di
riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente
codice;
g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.
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