del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del Capo I e' inserito il seguente:
«Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita
l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono
soppresse;
c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi
al Garante mediante reclamo ai
sensi
dell'articolo
77
del
Regolamento.»;
d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II
Tutela
amministrativa» sono soppresse;
e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di
questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con
riguardo alla protezione dei dati personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita'
con strumenti elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento
relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e
termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;
f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
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