«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per
le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in
base al principio della massima semplificazione delle modalita' di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;
g) all'articolo 130:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»;
4) al comma 3-ter:
4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50»;
4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»;
4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;
6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera
b)» sono sostituite
dalle
seguenti:
«dell'articolo
58
del
Regolamento»;
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