quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89
del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad assicurare adeguate garanzie
a
tutela
degli
interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e
anche in relazione a determinate categorie di titolari e
di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il
trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere
strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria
svolta
dai
predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».
Art. 9
Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente:
«Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»;
b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici
e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
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