formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non
statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per
via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli
articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle
predette finalita' e indicati
nelle
informazioni
rese
agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette
finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.».
Art. 8
Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici)»;
b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;
c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;
d) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
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