per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al
titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche
di dati.»;
h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o
del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per
territorio
in
relazione
al
luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando e' documentata
l'indifferibilita'
dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di
comunicazione
accessibili
al
pubblico,
potendosi
procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene
redatto apposito verbale in contradditorio con le
parti
ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all'articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8»
sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete»;
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e
le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
persone autorizzate al trattamento dei
dati
personali
sotto
l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai
sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;
l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents