«Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato
e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita'
degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di
presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data
informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di
motivate
esigenze
istruttorie,
che
il
Garante
comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento.
4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.»;
g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente:
«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere
una
segnalazione che il
Garante
puo'
valutare
anche
ai
fini
dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo
58
del
Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58
del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»;
h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del
danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».
Art. 14
Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di
controllo indipendente»;
b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e
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