servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori
dell'ambito
di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i
possibili rimedi e
i
relativi
costi
presumibili.
Analoghe
informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.».
Art. 12
Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Giornalismo,
liberta' di informazione e di espressione»;
b) all'articolo 136, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»;
2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo
la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole
«nell'espressione artistica»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»;
c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di
cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice
e,
in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
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