nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita'
di
cui
all'articolo 88 del Regolamento,
prevedendo
anche
specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;
c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso
al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.
d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla
seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.»
g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
Art. 10
Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»;
b) la rubrica del Capo I e' sostituita
dalla
seguente:
«Assicurazioni»;
c) all'articolo 120:
1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo
(ISVAP)» sono soppresse;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Art. 11
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