dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a
quanto
previsto
dalle
regole
deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui
all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»;
q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,
sentiti i Ministri»;
r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in
base a disposizioni di legge o di regolamento o al
diritto
dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare
gli interessati
risulta
impossibile
o
implica
uno
sforzo
sproporzionato, oppure rischia di
rendere
impossibile
o
di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita'
della
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi
interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato
di
tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.»;
s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita'
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