incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e'
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in
loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;»;
3) al comma 3, le parole
da
«L'informativa»
fino
a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione
preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro
preventivo rilascio»;
4) al comma 4, le parole «l'informativa e' fornita» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza»;
h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni
di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo
dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a
quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di
cui
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»;
i) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e
privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono
sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.
Art. 7
Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare
l'orientamento,
la
formazione
e
l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le
scuole private non paritarie nonche' le istituzioni
di
alta
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