dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di
altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati
coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti
della medesima legge, si applicano
le
disposizioni
di
cui
all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti.
4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro della difesa,
sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di
esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte
delle Forze armate.».
Art. 5
Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
accesso civico»;
2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»
sono soppresse;
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