di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il
divieto
non
puo'
produrre
effetti
pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti
patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di
funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il
responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di
dati
personali siano attribuiti
a
persone
fisiche,
espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto
dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con
provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo
IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto
salvo il potere del Garante
di
assumere
direttamente,
con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte
dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali
funzioni, anche con riferimento a una o
piu'
categorie
di
trattamenti.».
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