generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'
amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere
dipendenti con contratto a tempo determinato o
avvalersi
di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),
58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei
limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di
polizia
giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del
Garante,
in
adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle
necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
ai locali e alle
infrastrutture
necessarie
per
l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
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