dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di
selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima
della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni
prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli
stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da
persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con
particolare
riferimento
alle
discipline
giuridiche
o
dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza
o
impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante
sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle
informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla
retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte
di
cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di
quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio
di
cui
all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla
cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per
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