Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis.
Capo
III (Disposizioni
in
materia
di
diritti
dell'interessato) - Art.
2-undecies
(Limitazioni
ai
diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare
del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attivita'
di
Commissioni
parlamentari
d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e)
allo
svolgimento
delle
investigazioni
difensive
o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto
previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei
medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o
escluso
con
comunicazione
motivata
e
resa
senza
ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
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