b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 14.
3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo
stabilimento
principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o
i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o piu' altri Stati
membri, l'autorita' competente dello Stato membro dello stabilimento
principale o del rappresentante e le autorita' competenti dei
suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente
in funzione delle necessita'. Tale assistenza e cooperazione puo'
comprendere scambi di informazioni tra le autorita' competenti
interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al
comma 1.
Art. 16
Giurisdizione e territorialita'
1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali
e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui
ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e'
comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno
Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.
2. Un fornitore di servizi digitali che non
e'
stabilito
nell'Unione europea, ma offre servizi di cui all'allegato III
all'interno
dell'Unione
europea,
designa
un
rappresentante
nell'Unione europea.
3. Il rappresentante e' stabilito in uno di quegli Stati membri in
cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e'
considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e'
stabilito il suo rappresentante.
4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di
servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere
avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.
Capo VI
Normazione e notifica volontaria
Art. 17
Normazione
1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1 e
2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorita' competenti NIS
promuovono l'adozione di norme e specifiche europee o accettate a
livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei
sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore
dell'uso di un particolare tipo di tecnologia.
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