parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio
che e' indispensabile per il mantenimento di attivita' economiche e
sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto
rilevante per la continuita' di servizi essenziali dovuto ad un
incidente a carico di tale operatore.
10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu' Stati
membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.
11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea e della legislazione nazionale, la
sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio
digitale nonche' la riservatezza delle informazioni fornite.
12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12,
comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano,
dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e,
se del caso, le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati
membri interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli
incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi,
qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un
incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un
interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente.
13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di
attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che
specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al
comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi
agli obblighi di notifica di cui al comma 4.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non sono
imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai
fornitori di servizi digitali.
15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle
piccole imprese
quali
definite
nella
raccomandazione
della
Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
Art. 15
Attuazione e controllo
1. Nel caso in cui sia dimostrato il mancato rispetto degli
obblighi di cui all'articolo 14 da parte dei fornitori di servizi
digitali, l'autorita' competente NIS puo' adottare
misure
di
vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi
e
delle
operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi puo'
essere prodotta dall'autorita' competente di un altro Stato membro in
cui e' fornito il servizio.
2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti
a:
a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza
della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti
relativi alle politiche di sicurezza;
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents