dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
da adottare entro il 9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle
funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente massimo di trenta unita' di personale, di
cui quindici scelti tra dipendenti
di
altre
amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente,
in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 22.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le
funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente
al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai requisiti di cui
all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I,
punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi
di cui all'allegato III e
dispone
di
un'infrastruttura
di
informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a
livello nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la
gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva,
efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri
comunica
alla
Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita' di
trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni,
puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in
qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia
per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo
51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al
CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2.
10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata
la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le
spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 9
Cooperazione a livello nazionale
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