Identificazione degli operatori di servizi essenziali
1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorita'
competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui
all'allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel
territorio nazionale. Gli operatori che prestano attivita'
di
assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della
salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo
umano sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I criteri per l'identificazione degli operatori di servizi
essenziali sono i seguenti:
a) un soggetto fornisce un servizio che e' essenziale per il
mantenimento di attivita' sociali e/o economiche fondamentali;
b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi
informativi;
c) un incidente avrebbe effetti negativi
rilevanti
sulla
fornitura di tale servizio.
3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell'individuazione degli
operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti
al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10.
4. Ai fini del comma 1, prima dell'adozione dei provvedimenti
previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un
servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in
altro o altri Stati membri dell'Unione europea, le
autorita'
competenti NIS consultano le autorita' competenti degli altri Stati
membri.
5. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.
6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai
sensi del comma 1 e' riesaminato con le medesime modalita' di cui al
comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni
due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorita' competenti NIS
ed e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto
di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni
necessarie per la valutazione dell'attuazione del presente decreto,
in
particolare
della
coerenza
dell'approccio
in
merito
all'identificazione degli operatori di servizi essenziali.
8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:
a) le misure nazionali che consentono l'identificazione degli
operatori di servizi essenziali;
b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2;