1. Le autorita' competenti NIS di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III, sono competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 21 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 3. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un

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