1. Le autorita' competenti NIS di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori
di riferimento di cui all'allegato II e per i servizi di cui
all'allegato III, sono competenti per l'accertamento delle violazioni
e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 21
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi
essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della
rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro
a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto
e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
obblighi di cui all'articolo 14, comma 1.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizi
essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e
minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della
rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei
servizi essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto e'
commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
obblighi di cui all'articolo 14, comma 3.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio
essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali forniti,
ai sensi dell'articolo 12, comma 5, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio
essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell'articolo
13, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
12.000 euro a 120.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di servizio
essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 150.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio
digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
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