1. I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure
tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei
rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi
che utilizzano nel contesto dell'offerta di
servizi
di
cui
all'allegato III all'interno dell'Unione europea.
2. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in materia, tali
misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi
informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei
seguenti elementi:
a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
b) trattamento degli incidenti;
c) gestione della continuita' operativa;
d) monitoraggio, audit e test;
e) conformita' con le norme internazionali.
3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e
minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della
rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui
servizi di cui all'allegato III offerti all'interno dell'Unione
europea, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi.
4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e,
per conoscenza, all'autorita' competente NIS, senza ingiustificato
ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di
un servizio di cui all'allegato III che essi offrono all'interno
dell'Unione europea.
5. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
italiano di determinare la rilevanza di un eventuale
impatto
transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a
una
maggiore
responsabilita'
rispetto
a
quella
derivante
dall'incidente.
6. Il CSIRT italiano inoltra
tempestivamente
le
notifiche
all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.
7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto di
un
incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti
parametri:
a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in particolare
gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei
propri servizi;
b) la durata dell'incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata
dall'incidente;
d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;
e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche e sociali.
8. L'obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora
il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni
necessarie per valutare l'impatto di un incidente con riferimento ai
parametri di cui al comma 7.
9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza
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