21-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 6) revocare diritti di accesso, se non più giustificati; 7) definire procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza di cui alla lettera a), che mettano a rischio la sicurezza e l’integrità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; f) sicurezza fisica e logica: 1) definire condizioni, responsabilità e procedure per l’assegnazione, la revoca dei diritti di accesso, e per l’approvazione delle eventuali eccezioni; 2) definire meccanismi di autenticazione appropriati, a seconda del tipo di accesso; 3) adottare meccanismi di protezione da accessi fisici non autorizzati o da eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, furti con scasso, incendi, inondazioni; 4) adottare meccanismi di controllo di accesso logico appropriati per l’accesso alla rete e ai sistemi di informazione per consentirne solo l’uso autorizzato; 5) verificare che utenti e sistemi abbiano ID univoci e possano accedere ad altri servizi e sistemi previa autenticazione; 6) monitorare e registrare gli accessi; 7) prevedere meccanismi di protezione degli impianti funzionali all’erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elettricità e gas; g) integrità della rete e dei sistemi informativi: 1) implementare sistemi di protezione e di rilevamento di codice malevolo che possa alterare la funzionalità dei sistemi; 2) assicurarsi che il software impiegato nella rete e nei sistemi informativi non venga manomesso o alterato; 3) assicurarsi che i dati critici sulla sicurezza, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, password e chiavi private, non siano divulgati o manomessi; h) gestione operativa: 1) predisporre le procedure operative e individuare i responsabili per il funzionamento dei sistemi critici; 2) predisporre procedure per la gestione di eventuali cambiamenti; 3) attenersi alle procedure predefinite quando si effettuano attività sui sistemi critici; 4) registrare e documentare ogni modifica o attività effettuata sui sistemi critici; 5) predisporre e aggiornare un database delle configurazioni dei sistemi critici per eventuali ripristini delle stesse; 6) predisporre e aggiornare un inventario degli asset critici; i) gestione degli incidenti di sicurezza: 1) prevedere una struttura tecnica con adeguata competenza e disponibilità incaricata della gestione degli incidenti; 2) predisporre e aggiornare un database degli incidenti; 3) esaminare i principali incidenti e redigere relazioni sugli stessi, che contengano informazioni sulle azioni intraprese e sulle raccomandazioni per ridurre il rischio del ripetersi di incidenti analoghi; Serie generale - n. 17 4) definire e implementare processi e sistemi per il rilevamento degli incidenti; 5) definire procedure per informare gli utenti su incidenti in corso o risolti, oltreché il CSIRT italiano e l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche ISCTI) secondo quanto previsto dal presente decreto, notiziando comunque preventivamente il CSIRT e l’ISCTI; 6) definire procedure per la segnalazione degli incidenti significativi ai sensi del successivo art. 5. j) continuità operativa: 1) predisporre e implementare piani di emergenza per gli asset critici; 2) monitorare l’attivazione e l’esecuzione di piani di emergenza, registrando i tempi di ripristino dell’operatività e del servizio; 3) predisporre e mantenere una appropriata capacità di disaster recovery; 4) implementare procedure per le attività di ripristino dell’operatività e dei servizi; k) monitoraggio, test e controllo: 1) sottoporre a test reti, sistemi informativi e nuove versioni del software prima di utilizzarli o collegarli a sistemi esistenti; 2) implementare il monitoraggio e la registrazione dello stato e degli eventi dei sistemi critici; 3) impostare gli strumenti per raccogliere e archiviare i registri dei sistemi critici; 4) configurare strumenti per la raccolta e l’analisi automatizzata di dati e registri di monitoraggio; 5) predisporre un programma per la realizzazione di esercitazioni periodiche per testare piani di disaster recovery e di ripristino dei backup; 6) implementare strumenti per test automatizzati; 7) assicurarsi che i sistemi critici siano sottoposti a scansioni e test di sicurezza regolarmente, in particolare quando vengono introdotti nuovi sistemi e in seguito a modifiche; 8) monitorare la conformità agli standard e alle disposizioni normative. 2. Le misure di cui al comma 1 si riferiscono agli asset critici, individuati secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente decreto, in cui il valore della percentuale dell’utenza, che l’asset è potenzialmente in grado di servire per ciascun servizio di cui al comma 1, è pari o superiore all’1% della base di utenti nazionale per quel servizio, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le misure di cui al comma 1 si riferiscono altresì agli asset critici individuati secondo i criteri di cui all’Allegato 1 al presente decreto in cui il numero della potenziale utenza servita è pari o superiore ad un milione. — 7 —

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