4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA IP n. 474/2020 del 27 agosto
2020, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del
20 ottobre 2020, con la quale la società Farmed S.r.l. è
stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Cerazette» (desogestrel) e con cui lo stesso è stato
classificato in classe C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 1 marzo 2021 con
la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità
medicinale «Cerazette» (desogestrel);
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale CERAZETTE (desogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C.
n. 048583013 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C».
Serie generale - n. 185
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Cerazette» (desogestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 15 luglio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A04561
DETERMINA 26 luglio 2021.
Medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
ed integrazioni. (Determina n. 6/2021).
IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio
di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e
con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi
dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mi-
— 22 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents