4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 20 luglio 2021.
Adeguamento del decreto 6 aprile 1998, di recepimento
della direttiva 96/53/CE, che stabilisce per taluni veicoli
stradali che circolano nella comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale, ed i
pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Serie generale - n. 185
mento delle prestazioni aerodinamiche, dell’efficienza
energetica e delle prestazioni di sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 164 del
20 giugno 2019;
Ritenuto opportuno adeguare i testi dell’ordinamento
interno alle modifiche introdotte dal regolamento (UE)
2019/1242 e dalla decisione (UE) 2019/984;
Decreta:
Art. 1.
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio
1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi
autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre
2003;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017;
Vista la rettifica alla direttiva 2015/719/UE pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 207 del
4 agosto 2015;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare,
l’art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario,
nonché l’art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2
dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE)
n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L
198 del 25 luglio 2019;
Vista la decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica
la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda
i termini di applicazione delle norme speciali in materia
di lunghezza massima delle cabine in caso di migliora-
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998
1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»:
«“veicolo a emissioni zero”, un “veicolo pesante
a emissioni zero” quale definito all’art. 3, punto 11), del
regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e
del Consiglio.»;
b) l’art. 9, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3: Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020»;
c) l’art. 10-bis è sostituito dal seguente:
«1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni
è quello indicato all’allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche
i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all’allegato I, punto 3.
Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati
con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al
momento dell’omologazione del veicolo interessato. Tale
peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta
conformemente all’art. 6.»;
d) l’allegato I è così modificato:
d.1) il seguente comma è aggiunto nella seconda
colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4:
«Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi
i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero
emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente
sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero
emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate
rispettivamente»;
d.2) il seguente comma è aggiunto nella seconda
colonna del punto 2.3.1:
«Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile
alternativo, per un massimo di 2 tonnellate»;
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