4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 185
ma 1, il quale stabilisce che, nell’esercizio della pratica
dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della
slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo;
Visto, altresì, l’art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, il quale prevede che
il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo
del CONI, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di età inferiore ai diciotto anni per l’esercizio della pratica dello
sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e
dello slittino e determina le modalità di omologazione, gli
accertamenti della conformità della produzione e l’effettuazione dei controlli;
Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua
qualità di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di
attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/
CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento
europeo sui dispositivi di protezione individuale e che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle
norme UNI EN 1077:2008 relative ai «Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard»;
autorità competenti, la dichiarazione e l’attestato di conformità, come previsto dal regolamento (UE) 2016/425 e
dalla normativa interna di settore sui dispositivi di protezione individuale.
Decreta:
Art. 6.
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006 è
abrogato.
1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni nell’esercizio della pratica dello sci
alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello
slittino devono essere conformi alle prescrizioni tecniche
contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e successivi
aggiornamenti.
Art. 4.
1. Chiunque importa, produce o immette in commercio
caschi protettivi non conformi alle prescrizioni tecniche
contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell’art. 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Art. 5.
1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE)
2016/425, le attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto sono esercitate dalle Autorità competenti di cui all’art. 29 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 40.
2. Il Ministro della salute riconosce l’opportunità di
promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, programmi di ricerca e
studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche
tecniche dei caschi per la protezione dell’estremità cefalica dei soggetti di età inferiore a diciotto anni, al fine di
contribuire all’adeguamento della normativa internazionale, di cui all’art. 1 del presente articolo, al progresso
tecnico in materia di sicurezza dei caschi.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2021
Art. 2.
1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi
nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino dai soggetti minori di diciotto anni, sono realizzati conformemente
alle prescrizioni tecniche delle norme armonizzate di riferimento, di cui all’art. 1 del presente decreto.
Art. 3.
1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio dell’Unione europea presenta, a richiesta delle
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI
Il Ministro della salute
SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2133
21A04625
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