4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui
sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di
massima» in materia di corresponsione delle provvigioni
di collocamento;
Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale
si è provveduto a modificare il comma 4 dell’art. 6 del
«decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza,
per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere
corrisposte, nonché il limite massimo dell’ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni
dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre
2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del «testo unico»
(di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici
per l’anno stesso, così come modificato dall’art. 77, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 125.963 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024;
Serie generale - n. 185
3.750 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun
interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che
qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per
quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 27 luglio 2021, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto
previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di
svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto
della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di
strumenti informatici, sulla base di modalità concordate
dalle due istituzioni.
La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le
modalità di cui all’art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate
negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 luglio 2021.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A
tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Decreta:
Art. 5.
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%,
avente godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio
2024. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di
Il 29 luglio 2021 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d’asta.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto
versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di
voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al ricavo
dell’emissione.
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