19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di
natura volontaria od accidentale, consistente nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti
e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell’attivazione di misure di
risposta pianificate;
o) situazione di crisi: situazione in cui l’evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da
incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere
fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in
via ordinaria ma con l’assunzione di decisioni coordinate
in sede interministeriale.
Art. 3.
Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il Presidente:
a) adotta, curandone l’aggiornamento, su proposta
del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l’indicazione dei
profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle
vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale,
la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti,
pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori
del territorio del Paese, l’individuazione degli strumenti e
delle procedure con cui perseguire l’accrescimento della
capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad
eventi nello spazio cibernetico, anche in un’ottica di diffusione della cultura della sicurezza;
b) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le
linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro
strategico nazionale;
c) emana le direttive ed ogni atto d’indirizzo necessari per l’attuazione del Piano di cui alla lettera b);
d) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e
alle Agenzie ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge
n. 124/2007.
Art. 4.
Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica
1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR, nella composizione prevista dall’art. 5, comma 3, della legge n. 124/2007:
a) propone al Presidente l’adozione del quadro strategico nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a);
b) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), ai
fini dell’adozione da parte del Presidente;
c) esprime parere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett.
h), della legge n. 400/1988, sulle direttive del Presidente
di cui all’art. 3, comma 1, lett. c);
Serie generale - n. 66
d) è sentito, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini dell’adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per
la sicurezza;
e) esercita l’alta sorveglianza sull’attuazione del
Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
f) approva linee di indirizzo per favorire l’efficace
collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori
privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la
condivisione delle informazioni e per l’adozione di best
pratices e di misure rivolte all’obiettivo della sicurezza
cibernetica;
g) elabora, ai sensi dell’art. 5 della legge 3 agosto
2007, n. 124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della
politica dell’informazione per la sicurezza da parte degli
organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per
i profili di rispettiva competenza;
h) promuove l’adozione delle iniziative necessarie
per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell’Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia
dell’UE e della NATO, al fine della definizione e adozione
di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta;
i) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento
delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia
cibernetica e quelle per la gestione delle crisi;
l) partecipa, con funzioni di consulenza e di proposta, alle determinazioni del Presidente in caso di crisi.
2. Alle riunioni del CISR aventi ad oggetto la materia
della sicurezza cibernetica partecipa, senza diritto di voto,
il Consigliere militare.
3. Si applicano, anche ai fini di cui al comma 2, le disposizioni dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
Art. 5.
Organismo di supporto al CISR
1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte
del CISR delle funzioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, provvede l’organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all’art. 4, comma 5, del DPCM
26 ottobre 2012, n. 2, recante l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la
sicurezza.
2. Alle riunioni dell’organismo collegiale di coordinamento riguardanti la materia della sicurezza cibernetica
partecipa il Consigliere militare.
3. L’organismo collegiale di coordinamento di cui al
comma 1:
a) svolge attività preparatoria delle riunioni del
CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;
b) assicura l’istruttoria per l’adozione degli atti e
per l’espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui
all’articolo 4, comma 1, del presente decreto;
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