19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 66
h) l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione
di cui all’art. 1;
i) ogni altro atto previsto dalla legge.
3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a
depositare nella apposita sezione di cui all’art. 1, ai sensi
dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo
della situazione economica e patrimoniale applicando
— in quanto compatibili — i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto
in conformità del documento denominato «linee guida e
schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e
seguenti.
4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
a) l’avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, e le relative modifiche;
b) l’apertura di unità locali, e loro relative modifiche,
con specificazione dell’attività svolta presso le stesse.
verse dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel
repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il
cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, presentano all’ufficio del registro delle imprese
territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta
data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di
cui all’art. 1, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto
riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata
legge n. 3818.
Art. 3.
4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e
3, depositano per l’iscrizione nell’apposita sezione di cui
all’art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un
amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati
dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.
Modalità di esecuzione degli adempimenti
1. Gli adempimenti di cui all’art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione di cui
all’art. 1, nella denominazione della società deve essere
presente la locuzione: «società di mutuo soccorso».
Art. 4.
Adempimenti per le società di mutuo soccorso già
esistenti alla data di acquisizione di efficacia del
presente decreto.
1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data
di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse
dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui
atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono
iscritte d’ufficio alla sezione di cui all’art. 1, comma 1,
presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.
2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data
di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni di-
3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di
acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche ed amministrative, presentano all’ufficio del
registro delle imprese territorialmente competente, entro
sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione
nella apposita sezione di cui all’art. 1, accompagnata
dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli
articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le
società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in considerazione del fatto che la
data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo
evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti
a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.
5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel
termine stabilito, l’ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse
relativi.
Art. 5.
Disposizioni relative all’Albo delle società cooperative
1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2 il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«L’albo si compone di tre sezioni.»;
b) dopo l’art. 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. — È istituita, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, la terza sezione dell’albo, nella quale sono iscritte
le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile
1886, n. 3818.»;
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