19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 h) l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all’art. 1; i) ogni altro atto previsto dalla legge. 3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando — in quanto compatibili — i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti. 4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: a) l’avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche; b) l’apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell’attività svolta presso le stesse. verse dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all’art. 1, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818. Art. 3. 4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l’iscrizione nell’apposita sezione di cui all’art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina. Modalità di esecuzione degli adempimenti 1. Gli adempimenti di cui all’art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 2. Ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione di cui all’art. 1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «società di mutuo soccorso». Art. 4. Adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto. 1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d’ufficio alla sezione di cui all’art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società. 2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni di- 3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all’art. 1, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio. 5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l’ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi. Art. 5. Disposizioni relative all’Albo delle società cooperative 1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’albo si compone di tre sezioni.»; b) dopo l’art. 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. — È istituita, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell’albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»; — 13 —

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